Art. 11.

      1. All'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma si applica anche nell'ipotesi di revoca del sequestro disposta dalla corte

 

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di appello. Il provvedimento sulla sospensione è deciso dalla stessa corte di appello»;

          b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «In caso di impugnazione, il cancelliere presso la corte di appello e quello presso la corte di cassazione danno notizia immediatamente e comunque non oltre dieci giorni al tribunale delle rispettive decisioni»;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «I provvedimenti del tribunale che dispongono il sequestro divengono inefficaci qualora la corte di appello non decida nel termine di un anno dall'impugnazione. Tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato. Ai fini del computo dei termini suddetti si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili».